Tributi erariali,
prescrizione in 5 anni

Le cartelle di pagamento non impugnate contenenti le richieste di imposte erariali (Iva Irpef, Irap e ritenute alla fonte) si prescrivono in cinque anni (bollo auto tre anni) decorrenti dalla notifica delle cartelle e il ricorso avverso l’estratto di ruolo o l’intimazione di pagamento. Sono le conclusioni della sentenza n. 1725/2019 (presidente Cappelli, relatore Tozzi) emessa dalla sezione prima della Ctr del Lazio e depositata in segreteria il 21 marzo scorso. La vertenza riguarda un ricorso presentato da un contribuente contro un estratto di ruolo da cui, lo stesso contribuente, aveva avuto conoscenza del debito tributario; proponendo ricorso contro questo atto, il contribuente lamentava la notifica della cartella e l’intervenuta prescrizione del credito erariale, trattandosi di imposta Irpef relativa all’anno d’imposta 1998. La Ctp di Roma accoglieva il ricorso ritenendo che il credito erariale si fosse prescritto e condannando l’ufficio finanziario al pagamento delle spese di lite liquidate per euro mille. Contro questa decisione l’Agenzia riscossione proponeva appello ritenendo che la prescrizione fosse decennale.
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello dell’agenzia erariale e confermato la prescrizione. «Deve preliminarmente osservarsi», osserva il collegio, «che vi sono due tipi di prescrizione: i) prescrizione ordinaria 10 anni (articolo 2946 c.c.) solo per le sentenze passate in giudicato; ii) prescrizione breve 5 anni (articolo 2948 c.c.) per tutti i tributi esclusa la tassa auto che si prescrive dopo tre anni”». I giudici regionali capitolini rilevano come con la sentenza n. 23397/2016 della cassazione a Sezioni unite, si sia stabilito che la cartella esattoriale, sia pure avendo le caratteristiche di «titolo esecutivo» resta un atto amministrativo privo ad acquisire efficacia di giudicato. Questo significa, aggiunge il collegio regionale, che la decorrenza del termine per l’impugnazione, produce solo l’irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale; quindi, ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) a quello ordinario (decennale) non può trovare applicazione l’articolo 2953 del codice civile. La Commissione precisa che, anche la cassazione nell’ordinanza n. 20213/2015 abbia stabilito che i crediti di natura fiscale e contributiva (Iva, Irpef, Ilor, Inps ed Inail) vadano in prescrizione dopo solo cinque anni e non dieci come affermato in passato.
Benito Fuoco e Nicola Fuoco
La presente controversia ha come oggetto il ricorso (…) riguardante l’estratto ruolo (…) di cui era venuto a conoscenza il 26/02/2016 solo a seguito di un suo accesso presso gli uffici dell’Agente della Riscossione, lamentando la mancata notifica della stessa e intervenuta prescrizione del credito, trattandosi di un’imposta Irpef relativa all’anno d’imposta 1998.(…) Con la sentenza n. (…) la Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso (…) ritenendo che, nel caso di specie, il credito tributario fosse ormai prescritto. (…)
Questa Commissione ritiene che l’appello dell’Agenzia delle entrate DP I di Roma sia infondato e non possa, pertanto, essere accolto. E, invero, la presente controversia deve essere risolta alla luce dell’intervenuta prescrizione dei termini.
Deve, preliminarmente, osservarsi che vi sono due tipi di prescrizione: Prescrizione ordinaria 10 anni (2946 c.c.) solo per le sentenze passate in giudicato. Prescrizione breve 5 anni (2948 c.c.) per tutti i tributi escluso la tassa auto che si prescrive dopo 3 anni.
Ebbene, il 17/11/2016 è finalmente intervenuta la Cass. civ. Sez. unite, con sentenza n. 23397, stabilendo che: «La cartella esattoriale pur avendo le caratteristiche di un “titolo esecutivo”, resta un atto amministrativo privo dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicché non può trovare applicazione l’art 2953 c.c. ai fini dell’operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale.
Deve ritenersi in ogni caso esclusa, per le imposte erariali, come definitivamente sancito dalle Sezioni unite della Cassazione con la citata sentenza, l’applicazione acritica del termine di prescrizione decennale proprio dei soli provvedimenti giudiziari divenuti definitivi.(…)
Giova ripetere che la prescrizione per tutte le cartelle è di 5 anni, quello di 10 si applica, infatti, solo alle sentenze, come previsto dalla Cassazione a Ss.uu. del 2009 (Cass. Ss.uu. n. 25790/2009). Secondo la nuova interpretazione, sancita da una ordinanza depositata di recente Cass. ord. n. 20213/2015 dell’8/10/2015 i crediti dell’erario vanno in prescrizione dopo solo cinque anni e non più dieci (…). Si tratta in particolare dei crediti di natura fiscale, come l’Irpef, l’Iva, l’Ilor, ecc. e di quelli di natura contributiva e previdenziale, come le somme dovute all’Inps o all’Inail».(…)



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